Normativa Generale

Profilo Professionale

L’ostetrica esercita una professione sanitaria i cui elementi di profilo professionale sono definiti dal Decreto Ministeriale n°740 del 14 Settembre 1994. Risponde di quanto di sua competenza direttamente, mentre per quanto riguarda l’attività che svolge in collaborazione con il medico, risponde nei limiti della sua partecipazione qualora incidente sulla responsabilità.

 

La sua preparazione tecnica, scientifica e culturale, la mette in grado di cogliere i nessi che collegano le proprie prestazioni nel complesso dell’attività svolta, con la capacità di prevedere e valutare gli esiti delle proprie scelte assistenziali. Assume iniziative ed individua soluzioni adeguate in contesti complessi.

 

Pertanto, il profilo professionale si connota con: la capacità di analizzare e comprendere il contesto nel quale realizza le sue prestazioni, identificandone gli aspetti di permanenza e di mutazione rispetto alla sua preparazione; la capacità di individuare le possibili soluzioni per un problema di sua competenza, di valutarle in relazione agli esiti prevedibili, di articolarle nella sequenza di operazioni necessarie al loro conseguimento; la capacità di identificare e reperire le risorse necessarie alla realizzazione di un progetto di lavoro; la capacità di gestire gli aspetti relazionali connessi alle proprie attività e di identificare modalità di comunicazione adeguate in direzione dei diversi interlocutori implicati.

Codice Deontologico

Il Codice Deontologico, per definizione, è il complesso delle norme su cui si modella il comportamento rispetto ad un dovere (dal greco dèon, gen. dèontos).

 

Infatti i Codici Deontologici costituiscono obblighi giuridici ben precisi per gli iscritti ad un albo che, per questo, sono riconosciuti come professionisti che svolgono attività ad elevato contenuto intellettuale. La deontologia professionale consiste nell’insieme delle regole comportamentali che sono scritte e che possono essere modificate ed aggiornate.

 

L’Ordine di appartenenza, cui si accede tramite l’iscrizione all’albo, e la Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) sono i tutori della deontologia professionale, anche mediante l’esercizio dei poteri disciplinari.

 

Il testo finale dell’attuale Codice Deontologico è frutto di un intenso lavoro interdisciplinare che ha visto la collaborazione di numerosi ordini italiani e di esperti professionisti di diverse discipline (bioetica, medicina legale, diritto, midwifery, ostetricia e ginecologia). Il Codice Deontologico, a tutti gli effetti, fa parte del quadro normativo cui l’ostetrica deve fare riferimento nell’esercizio della sua professione.

Albo Professionale

L’iscrizione all’Albo Professionale è obbligatoria per l’esercizio della Professione Ostetrica, in qualunque forma giuridica svolta.

 

L’obbligo è previsto dalle disposizioni dell’art. 4 della Legge n°3 dell’11 Gennaio 2018 (Legge Lorenzin) – che sostituisce i Capi I, II, III, del D.Lgs. 233/1946, poi ratificato dalla Legge 561/1956 – del D.M. 13 marzo 2018, coordinate con l’art. 2, comma 3, della Legge 43/2006.

 

L’Albo è l’elenco nominativo di tutti coloro che hanno il diritto di esercitare una determinata professione, perché hanno conseguito il titolo di studio necessario.

 

Nel vigente ordinamento l’esercizio delle professioni intellettuali riconosciute è subordinato a due precise condizioni:

  • il possesso dell’abilitazione professionale che si consegue con l’esame finale del corso di studi universitari e al quale la legge conferisce valore di esame di Stato abilitante,
  • l’iscrizione all’albo, condizione necessaria per lo svolgimento della professione di ostetrica/o.

 

L’albo è formato dai nominativi delle iscritte/i e indica:

  • cognome e il nome;
  • codice fiscale;
  • residenza;
  • luogo e la data di nascita;
  • cittadinanza, ove si tratti di soggetto straniero;
  • luogo e la data di conseguimento della laurea;
  • qualifica;
  • numero e data di iscrizione all’albo;

 

L’esistenza dell’Albo è una misura di vigilanza contro coloro che vorrebbero esercitare la professione senza averne diritto con conseguente danno per chi ha seguito il regolare corso di studi ed ha sostenuto gli esami abilitanti per l’esercizio professionale.

 

L’Albo è lo strumento mediante il quale l’autorità amministrativa e giudiziaria può vigilare sull’attività dei professionisti applicando, se necessario, precise sanzioni disciplinari.

L’esercizio professionale abusivo è soggetto a denuncia da parte dell’Ordine all’Autorità Giudiziaria ed è perseguibile a termini di Legge. Inoltre, quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un Albo, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non dà azione per il pagamento della retribuzione.