Libera Professione

Per esercitare la LIBERA PROFESSIONE è necessario essere titolari della partita IVA, con il conseguente obbligo di iscrizione alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS, anche alla gestione separata, che può risultare più conveniente.

L'apertura della Partita IVA

Nella dichiarazione di inizio di attività, da presentare all’Agenzia delle Entrate, oltre ai dati personali, è necessario indicare: il codice attività (tabella ATECO 2007) che per le ostetriche è: 86.90.29 altre attività paramediche indipendenti n.c.a. (non classificate altrove); l’eventuale opzione per i regimi agevolati.

La scelta del Regime Fiscale

I regimi agevolati attualmente in vigore sono due :

1) regime sostitutivo per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo previsto dall’articolo 13 della Legge 388/2000;

2) regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex contribuenti minimi previsto dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge finanziaria per il 2008 n. 244/2007, come modificato dall’articolo 27 del D.L. 6/7/2011 n. 98.

La scelta del regime va attentamente valutata in relazione alla situazione personale.

Il Regime IVA

Le prestazioni sanitarie rese dalle ostetriche sono esenti IVA ai sensi dell’articolo 10 n. 18 del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni. Tutte le altre prestazioni effettuate, diverse da quelle sanitarie, sono soggette a IVA nella misura di legge.

Trattamento Previdenziale

Le ostetriche iscritte all’albo professionale ed esercenti la libera professione, sono obbligatoriamente iscritte alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l’INPS.

I contributi IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) sono previsti in una misura minima per il 2012 di euro 3.200,96 da pagare tramite modello F24 in 4 rate alle seguenti scadenze:

– I rata 16 maggio;

– II rata 16 agosto;

– III rata 16 novembre;

– IV rata 16 febbraio.

Sul reddito dichiarato che eccede il minimale per il 2012 di euro 14.930,00 e fino ad un massimo di euro 44.204,00 si applica l’aliquota contributiva del 21,39%; sul reddito eccedente euro 44.204,00 e fino a un massimo di euro 73.673,00 (euro 96.146,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono per la prima volta con decorrenza dal 1/1/96 o successiva) si applica l’aliquota contributiva del 22,39%.

Regime sostitutivo per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo

L’articolo 13 della Legge 388/2000) regolamenta i seguenti punti:

– l’ammontare massimo dei compensi annuali: euro 30.987,41

– la durata massima di permanenza nel regime: 3 anni.

– il calcolo del reddito: il reddito da assoggettare a tassazione agevolata deve essere determinato come differenza fra l’ammontare dei compensi effettivi ed i costi e le spese deducibili secondo le regole previste per l’attività di lavoro autonomo. Non sono deducibili i contributi INPS.

– le imposte dovute: imposta sostitutiva del 10% in luogo dell’IRPEF e relative addizionali, IVA annuale (no acconto), acconto e saldo IRAP.

– gli obblighi: i contribuenti sono comunque tenuti a conservare i documenti contabili ricevuti ed emessi, emettere fattura, presentare le dichiarazioni annuali, tenere le scritture contabili e gli eventuali libri previsti dalle norme sul lavoro, nonché effettuare gli adempimenti previsti per i sostituti d’imposta.

– l’esonero dagli adempimenti contabili: da registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA, da liquidazioni, dichiarazioni e versamenti periodici IVA.

– le ritenute d’acconto: i sostituti d’imposta che erogano compensi sono esonerati dall’obbligo di effettuare ritenuta d’acconto. A tale scopo il contribuente agevolato deve rilasciare al sostituto apposita dichiarazione dalla quale risulti che i redditi a cui le somme si riferiscono sono soggetti ad imposta sostitutiva.

– l’assistenza fiscale: è da richiedere entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività. Facoltà per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate; unica condizione è il possesso di un computer e modem in grado di connettersi al sistema informativo dell’Agenzia stessa. Ai contribuenti che si dotano del computer e del modem necessari per accedere all’assistenza fiscale, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% del loro costo con limite di euro 309,87. Regime fiscale di vantaggio ex regime dei minimi articolo 1, commi 96-117. legge 244/2007 come modificato dall’articolo 27, DL 98/2011. Dal 1 gennaio 2012 possono applicare il regime dei minimi le persone fisiche a condizione che:

  • negli ultimi 3 anni non abbiano esercitato attività artistica o professionale;
  • la nuova attività non costituita la mera prosecuzione di una precedente anche svolta in qualità di lavoratore dipendente o collaboratore coordinato (con i medesimi soggetti).

Devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti, già richiesti per i contribuenti minimi:

  • compensi in misura non superiore a 30.000 euro nell’anno solare precedente;
  • non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato;
  • nei tre anni precedenti non avere acquistato beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro.

Semplificazione ed adempimenti

1) Ai fini IVA i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli adempimenti previsti dalla legge IVA.  Non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti (che diviene costo deducibile dal reddito); le fatture emesse non devono recare l’addebito dell’imposta. Permangono i seguenti adempimenti:

  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bolle doganali;
  • certificazione dei compensi (sulle fatture emesse dovrà annotarsi che trattasi di “prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007 come modificato dall’articolo 27, DL 98/2011 e pertanto non soggetta a IVA ne ritenuta ai sensi del provvedimento direttore agenzia Entrate n. 185820”).
  •  

2) Ai fini delle imposte sul reddito i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili, non sono soggetti agli studi di settore ed ai parametri, sono esenti dall’IRAP. Sono obbligati a conservare i documenti ricevuti ed emessi. E’ consigliato riscuotere i compensi mediante assegni bancari non trasferibili o bonifici o altri sistemi di pagamento elettronico.

Determinazione del Reddito

Il reddito è costituito dalla differenza tra i ricavi ed i compensi percepiti e le spese sostenute sulla base del cosiddetto “principio di cassa”, è ciò in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo (compreso quello di acquisto dei beni strumentali). Sono inoltre deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizione di legge. Sul reddito si applica una imposta sostitutiva dei redditi e delle addizionali regionali e comunali del 5%.

Durata

Il regime può essere mantenuto per l’anno di inizio attività e per i successivi quattro; anche per più di quattro anni purché fino a 35 anni di età.

Riferimenti